Associazione

Legge 4

 

L. 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Oggetto e definizioni

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. La  presente  legge,  in  attuazione  dell’art.  117,  terzo  comma,      della

Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

  1. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  1. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria  attività,  in  ogni  documento  e  rapporto  scritto  con  il  cliente,  con l’espresso  riferimento,  quanto  alla  disciplina  applicabile,  agli  estremi  della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  ed  è

sanzionato ai sensi del medesimo codice.

  1. L’esercizio  della  professione  è  libero  e  fondato  sull’autonomia,  sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
  1. La  professione  è  esercitata  in  forma  individuale,  in  forma  associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro  dipendente.

Art. 2 Associazioni professionali

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
  1. Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni  professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura     organizzativa     e     tecnico-scientifica     adeguata     all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
  1. Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso  specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
  1. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere  informazioni  relative  all’attività  professionale  in  generale  e  agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
  1. Alle  associazioni  sono  vietati  l’adozione  e  l’uso  di  denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
  1. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di   cui   al   presente   articolo,   non   è   consentito   l’esercizio   delle   attività professionali riservate  dalla  legge  a  specifiche  categorie  di soggetti,  salvo  il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
  1. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme   aggregative   di   cui   all’art.   3   che   dichiarano,   con   assunzione   di responsabilità  dei  rispettivi  rappresentanti  legali,  di  essere  in  possesso  dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli  articoli 5,  6  e  7è  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nel proprio   sito   internet,   unitamente   agli   elementi   concernenti   le   notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3 Forme aggregative delle associazioni

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. Le  associazioni  professionali  di  cui  all’art.  2,  mantenendo  la  propria autonomia,  possono  riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse  costituite  come associazioni di natura  privatistica.
  1. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
  1. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività   professionali   che   rappresentano,   nonché   di   divulgazione   delle informazioni  e  delle  conoscenze  ad  esse  connesse  e  di  rappresentanza  delle istanze  comuni  nelle  sedi  politiche  e  istituzionali.  Su  mandato  delle  singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e  della congruità degli standard professionali  e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse   associazioni.

Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi

informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

  1. Il  rappresentante  legale  dell’associazione  professionale  o  della  forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito  web.
  1. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati  di  indirizzo  e  sorveglianza  sui  criteri  di  valutazione  e  rilascio  dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza  professionali.  Ai  suddetti  comitati partecipano,  previo  accordo  tra  le  parti,  le  associazioni  dei  lavoratori,  degli imprenditori  e  dei  consumatori  maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale.  Tutti  gli  oneri  per  la  costituzione  e  il funzionamento  dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati  stessi.

Art. 5 Contenuti degli elementi informativi

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti   elementi:
    1. atto costitutivo e statuto;
    2. precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
    3. composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
    4. struttura organizzativa dell’associazione;
    5. requisiti   per   la   partecipazione   all’associazione,   con   particolare riferimento  ai  titoli  di  studio  relativi  alle  attività  professionali  oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
    6. assenza di scopo di lucro.
  1. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
    1. il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle   violazioni   poste   in   essere   e   l’organo   preposto   all’adozione   dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
    2. l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  1. le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
  2. la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o  indiretta;
  3. l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  4. le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma   4.

Art. 6 Autoregolamentazione volontaria

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. La  presente  legge  promuove  l’autoregolamentazione  volontaria  e  la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
  1. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
  1. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di  comunicazione  verso  l’utente  individuate  dalla  normativa  tecnica  UNI costituiscono   principi   e   criteri   generali   che   disciplinano   l’esercizio autoregolamentato  della  singola  attività  professionale  e  ne  assicurano  la qualificazione.
  1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti  organismi,  di  una  norma  tecnica  UNI  relativa  alle  attività professionali di cui all’art. 1.

Art. 7 Sistema di attestazione

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai

propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  1. alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  2. ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono  tenuti  a  rispettare  nell’esercizio  dell’attività  professionale  ai  fini  del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  4. alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
  5. all’eventuale  possesso  della  polizza assicurativa  per  la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  6. all’eventuale  possesso  da  parte  del  professionista  iscritto  di  una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8 Validità dell’attestazione

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale  il  professionista  risulta  iscritto  all’associazione  professionale  che  la rilascia  ed  è  rinnovata  ad  ogni  rinnovo  dell’iscrizione  stessa  per  un corrispondente    periodo.    La    scadenza    dell’attestazione    è    specificata nell’attestazione stessa.
  1. Il  professionista  iscritto  all’associazione  professionale  e  che  ne  utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella

fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10 Vigilanza e sanzioni

In vigore dal 10 febbraio 2013

  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti  di  vigilanza  sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
  1. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 10 febbraio 2013

1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1934):

Presentato dall’on. Laura Froner il 20 novembre 2008.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, l’11 giugno 2009, 18 maggio 2010, 23 giugno 2010.

Nuovamente assegnato alla X commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 settembre 2010, 16 novembre 2010, 20 luglio

2011, 18 ottobre 2011, 9 e 30 novembre 2011, 14 dicembre 2011, 28 marzo

2012.

Esaminato in Aula il 16 aprile 2012 ed approvato il 17 aprile 2012, approvato in Testo unificato con A.C. 2077 (on. Anna Teresa Formisano), A.C. 3131 (on. Rocco Buttiglione), A.C. 3488 (on. Benedetto Della Vedova), A.C. 3917 (on. Erminio Angelo Quartiani).

Senato della Repubblica (atto n. 3270):

Assegnato alla 10ª commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 7 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 22 maggio 2012, 12, 20, 26, 27 giugno 2012, 4,

11, 24 luglio 2012, 9, 24, 30 ottobre 2012 e 5, 6 novembre 2012.

Esaminato in Aula l’8, 14 novembre 2012 ed approvato con modificazioni il 15 novembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 1934-2077-3131-3488-3917-B):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro) XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo, in

sede referente, il 27 e 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla 10ª commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 4 dicembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in

sede legislativa, ed approvato il 19 dicembre 2012.