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Codice Deontologico

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Codice deontologico

Il Consiglio Direttivo approva il seguente codice deontologico:  norme di etica professionale e regole comportamentali.  

 

Violazioni al codice deontologico

Le violazioni al codice deontologico, a seconda del livello di gravità, possono comportare provvedimenti graduati in base alla violazione, da ammonizioni e sospensioni temporanee fino alla espulsione dall’associazione

Contenuti

Il codice deontologico è costituito da una serie di capitoli, norme etiche e regole comportamentali che gli associati devono rispettare, osservare e praticare.

Il codice è suddiviso nei seguenti capitoli:

Cap. I             Principi e norme generali

Cap. II            Rapporti con l’utenza e con la committenza

Cap. III          Rapporti con i colleghi

Cap. IV          Rapporti con la società

Cap. V            Rapporti con l’Associazione e  applicazione del codice deontologico

Cap. VI          Responsabilità del supervisore

 

Codice Deontologico dei musicoterapeuti  iscritti  all’Associazione PDS  

 

Testo approvato dal Consiglio Direttivo di Punto di Svolta, “Musicoterapia Umanistico Trasformativa”, Associazione Italiana di Professionisti della Musicoterapia, in data 30 ottobre 2010

           Cap. I – Principi generali

Articolo 1

Le norme e regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’associazione PDS      Il professionista è tenuto alla conoscenza e alla pratica di tali norme e regole comportamentali sia nello svolgimento della propria attività, nei rapporti con i colleghi, con l’utenza e con la committenza.

Articolo 2

Le violazioni dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione contrarie all’etica professionale, alla dignità e al corretto esercizio della professione, richiederà l’azione del Collegio dei Probiviri che avrà la piena potestà di stabilire una sanzione adeguata alla gravità dei fatti. Tali violazioni possono comportare provvedimenti di diversa severità da ammonizioni e sospensioni temporanee fino  alla espulsione dalla associazione.   

Articolo 3

Il musicoterapeuta considera suo dovere e responsabilità accrescere le proprie conoscenze e abilità continuando un percorso di formazione permanente e di supervisione personale e professionale. Il musicoterapeuta è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Contribuisce alla crescita della professione attraverso la propria attività professionale, la propria formazione e la attività di ricerca anche all’interno di Punto di Svolta.

Articolo 4

Nell’esercizio della professione, il musicoterapeuta PDS, rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia degli utenti che a lui/lei si rivolgono, rispetta le loro opinioni astenendosi da imposizioni di ogni tipo. Non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso, disabilità.

Il musicoterapeuta utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Articolo 5

Il musicoterapeuta accetta esclusivamente condizioni di lavoro che non compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 6

Il musicoterapeuta, nella sua attività di ricerca, è tenuto ad informare i soggetti coinvolti al fine di ottenerne il consenso informato. Egli deve garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Per le persone non in grado, per vari motivi: età, disabilità ecc., di esprimere validamente il loro consenso, questo dovrà essere dato da chi ne ha la patria potestà o la tutela. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 7

Il musicoterapeuta è strettamente tenuto al segreto professionale. Non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa riguardo le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste nei seguenti articoli.

Articolo 8

Il musicoterapeuta può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.

Articolo 9

Il musicoterapeuta, nel caso di intervento con gruppi, è tenuto ad informare, già nella fase iniziale, circa le regole che guidano tale intervento. E’ tenuto ad impegnare, quando è necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ognuno alla riservatezza.

Articolo 10

Nel caso di collaborazione con altri professionisti anch’essi tenuti al segreto professionale, il musicoterapeuta condividerà solo le informazioni necessarie al tipo di collaborazione

Articolo 11

Il musicoterapeuta redige le comunicazioni scientifiche, per un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare sempre l’anonimato dei soggetti.

Articolo 12

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di ogni genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. La suddetta documentazione deve essere conservata almeno per i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale. Il musicoterapeuta, in caso di sua morte o suo impedimento provvederà affinché la protezione dei documenti suddetti sia affidata ad un collega ovvero alla Associazione Italiana di Professionisti della Musicoterapia denominata Punto di Svolta “Musicoterapia Umanistico Trasformativa”.

 Articolo 13

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di ogni genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. La suddetta documentazione deve essere conservata almeno per i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale. Il musicoterapeuta, in caso di sua morte o suo impedimento provvederà affinché la protezione dei documenti suddetti sia affidata ad un collega ovvero alla Associazione Italiana di Professionisti della Musicoterapia  denominata Punto di Svolta “Musicoterapia Umanistico Trasformativa”.

Articolo 14

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il musicoterapeuta stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta personale e professionale.

 

           Cap. II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

 

Articolo 15

Il musicoterapeuta adotta condotte non lesive nei riguardi delle persone seguite professionalmente e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 16

Il musicoterapeuta pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ambito della relazione musicoterapica tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 17

Il musicoterapeuta non intraprende o non prosegue qualsiasi attività professionale dove propri problemi o conflitti personali interferiscano con l’efficacia delle sue prestazioni

Articolo 18

Il musicoterapeuta valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto quando constata che il cliente non trae beneficio dal trattamento e non è prevedibile che ne trarrà dal proseguimento del trattamento stesso.

Articolo 19

Per il musicoterapeuta costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi di musicoterapia con persone con le quali ha avuto o ha relazioni di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Inoltre costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Articolo 20

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

           Cap. III – Rapporti con i colleghi

 

Articolo 21

I rapporti tra i musicoterapeuti devono ispirarsi alle norme etiche e alle regole del codice deontologico. Nei rapporti ci sarà rispetto reciproco e lealtà. Essenziale è la coerenza ai valori etici del codice.

Articolo 22

Il musicoterapeuta non deve recare danno alla reputazione professionale e/o personale di un collega

Articolo 23

Il musicoterapeuta non offrirà prestazioni professionali ad una persona già seguita da un collega a meno che i professionisti non si accordino tra di loro.

Articolo 24

Il musicoterapeuta si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline musicoterapiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze, delle sue tecniche ed eventualmente della sua attività di ricerca al fine di favorire il benessere umano e sociale.

Articolo 25

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il musicoterapeuta è tenuto ad indicare la fonte degli altri contributi.

Articolo 26

Il musicoterapeuta accetta l’incarico di prestazione professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Nel caso che l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda altre specifiche competenze, il musicoterapeuta propone l’invio ad altro professionista.

Articolo 27

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze dove rappresenta pubblicamente la professione, il musicoterapeuta umanistico trasformativo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale secondo il codice deontologico e il regolamento della associazione Punto di Svolta.

           Cap. IV – Rapporti con la società

 

Articolo 28

Il musicoterapeuta promuoverà la musicoterapia presentando in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare gli utenti che si trovano nelle condizioni di trarre vantaggio, per il loro benessere dagli interventi di musicoterapia.

Articolo 29

Il musicoterapeuta non assume comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione riguardo l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

           Cap. V – Rapporti con l’Associazione Punto di Svolta e Applicazione del Codice

 

Articolo 30

Ogni iscritto fornirà documentazione e chiarimenti se richiesti dal Consiglio Direttivo

Articolo 31

Qualora, per qualsiasi ragione, sorgano dubbi di natura deontologica sarà immediatamente consultato il Consiglio Direttivo

Articolo 32

Nel caso in cui avviene violazione al codice, il Consiglio dei Probiviri, dopo presa in esame, in termini soggettivi ed oggettivi dei fatti che hanno determinato l’infrazione, avrà la potestà di

stabilire una sanzione adeguata e proporzionata alla loro gravità:

a) avvertimento: ovvero la contestazione della mancanza o dell’abuso e il richiamo all’interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste,

b) la censura: ovvero una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l’abuso commesso;

c) la sospensione dall’Associazione: quando sia accertata una grave violazione da parte dell’associato che, tuttavia, non comporti l’espulsione; può essere comminata per un periodo massimo di 5 anni.

d) l’espulsione dall’Associazione: quando sia accertata una violazione che abbia compromesso gravemente gli interessi, scopi e finalità dell’Associazione tali da non consentire più la permanenza

del Socio all’interno del consesso associativo. Il Socio espulso non ha diritto di ripetizione della quota versata;

Articolo 33

Il professionista che intende promuovere una azione disciplinare nei confronti di un collega, deve sottoporre al Consiglio dei Probiviri una relazione dettagliata sulla presunta violazione e sulle motivazioni della azione intrapresa

 

Responsabilità del Supervisore

Articolo 34

Il musicoterapeuta supervisore sarà continuamente aggiornato sulla sua professione

Articolo 35

Il musicoterapeuta supervisore darà feedback e supervisione adeguata al fine di facilitare una formazione professionale competente.

Articolo 36

Il musicoterapeuta supervisore sarà discreto e riservato riguardo ai progressi o ai fallimenti di uno studente o di un altro professionista. Potrà discuterne solo con persone qualificate all’interno di istituzioni accademiche e con scopi costruttivi.

Articolo 37

Il musicoterapeuta supervisore è strettamente tenuto al segreto professionale, riguardo gli eventi personali dei clienti.